Sez. L, Sentenza n. 4304 del 25/06/1988 (Rv. 459318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SPONTANEA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ATTO DI ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ESECUZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SPONTANEA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ATTO DI ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ESECUZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
La spontanea esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e non costituisce, quindi, acquiescenza. Tale principio non soffre eccezioni nel caso in cui ad eseguire la sentenza sia un ente pubblico, atteso che la P.a., almeno nei limiti dei beni patrimoniali disponibili, è anch'essa soggetta all'esecuzione forzata. (Conf 712/66, mass n 321433).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)