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Sez. L, Sentenza n. 9291 del 03/09/1993 (Rv. 483649 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza - Termine - Esercizio della relativa facoltà oltre la prima udienza di discussione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483649-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

La disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ., secondo cui la questione di competenza territoriale può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420, non esclude che il giudice conservi tale facoltà anche oltre la prima udienza di discussione, finché, attraverso l'interrogatorio libero delle parti e le eventuali modificazioni delle domande ed eccezioni, non sia stato delimitato l'oggetto della controversia e non sia stato espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, restando detta facoltà preclusa dall'adozione dei provvedimenti attinenti all'istruttoria probatoria, anche se la discussione della causa prosegua nella stessa udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)