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Sez. L, Sentenza n. 2736 del 24/04/1980 (Rv. 406504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 1 DEL RDL N 692 DEL 1923 - PRESTAZIONI DI LAVORO ESCLUSE - MANCATA DETERMINAZIONE AD OPERA DELLE PARTI DELLA DURATA DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO - CONTENUTO DELLE RECIPROCHE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 1 DEL RDL N 692 DEL 1923 - PRESTAZIONI DI LAVORO ESCLUSE - MANCATA DETERMINAZIONE AD OPERA DELLE PARTI DELLA DURATA DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO - CONTENUTO DELLE RECIPROCHE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Ove le parti non abbiano determinato la durata dell'orario normale di lavoro per le prestazioni di attesa e di custodia escluse dalle limitazioni dell'orario di cui all'art 1 del RDL 15 marzo 1923 n 692, il giudice del merito, al fine di determinare il contenuto delle reciproche obbligazioni delle parti nell'assenza di una loro legittima manifestazione di volonta o di Disposizioni di legge, puo fare ricorso alla normativa collettiva, concernente lavori similari, ancorche di per se non direttamente applicabile al rapporto, quale adeguato parametro di riferimento e tale da costituire, in via mediata, idoneo strumento per la Determinazione della retribuzione e puo quindi riferirsi anche alla contrattazione collettiva delle imprese industriali in relazione a rapporti di lavoro delle imprese artigiane, in quanto, in materia di durata dell'orario di lavoro, la gravosita dello stesso prescinde dalle dimensioni dell'azienda. (V 234/75, mass nn 373426 e 373427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)