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Sez. L, Sentenza n. 234 del 20/01/1975 (Rv. 373426 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - SOGGETTI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - LIMITI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - APPLICABILITA - ORARIO DI LAVORO - PERIODO DI RIPOSO - PERIODO DI PREAVVISO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373426-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - SOGGETTI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - LIMITI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - APPLICABILITA - ORARIO DI LAVORO - PERIODO DI RIPOSO - PERIODO DI PREAVVISO - INAPPLICABILITA.*

Ai contratti collettivi postcorporativi il giudice puo far riferimento, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni stipulanti - non per realizzare una automatica inserzione della disciplina collettiva nel contratto individuale di lavoro ed attuare, cosi, in ogni caso, una parita di trattamento fra gli iscritti ed i non iscritti alle dette associazioni, bensi per trarne elementi di confronto e di guida - solo quando debba pronunziarsi sulla congruita della retribuzione a norma dell'art 36 cost, ovvero quando debba integrare, sempre nel rispetto delle norme costituzionali, il contenuto di quegli istituti ed emolumenti, non attinenti alla retribuzione base, i quali, quantunque previsti dalla legge, non siano, pero, da questa o da altre fonti compiutamente disciplinati, ovvero siano stati invalidamente regolati dalle parti. Pertanto, relativamente ad un rapporto di impiego privato con datore di lavoro non iscritto alle associazioni sindacali stipulanti, non e consentito far riferimento alle clausole dei contratti collettivi postcorporativi per stabilire, in senso piu favorevole al lavoratore, la durata dell'orario normale di lavoro, delle ferie e del periodo di preavviso, poiche tali istituti sono compiutamente regolati da Disposizioni generali di legge. (V 1052/72, mass n 357425).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 7, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 9, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)