Sez. 5, Sentenza n. 26477 del 17/12/2014 (Rv. 633653 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni rinvenuti in luoghi diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente - Presunzione "iuris tantum" di cessione - Superamento - Prove documentali indicate dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Tassatività - Bolle di accompagnamento - Disciplina di cui all'art. 1, comma 3 del d.P.R. 472 del 1996 - Idoneità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 pone una presunzione "iuris tantum" di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente non esercita la sua attività, che è superabile, qualora il contribuente alleghi che i beni sono invece "stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà", solo a mezzo delle specifiche prove documentali previste al terzo comma, tra cui rientra, in virtù dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, anche la cosiddetta bolla di accompagnamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 14/08/1996 num. 472 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)