Sez. 5, Sentenza n. 7121 del 09/05/2003 (Rv. 562823 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni acquistati, importati o prodotti, rinvenuti in luoghi in cui il contribuente non esercita la sua attività - Presunzione "iuris tantum" di cessione - Superamento - Mezzi - Prove documentali indicate dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Tassatività - Bolle di accompagnamento o fatture - Idoneità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pone una presunzione "iuris tantum" di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente non esercita la sua attività. Tale presunzione, qualora il contribuente alleghi che i beni sono invece "stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà", è superabile solo a mezzo delle specifiche prove documentali previste al terzo comma (nella specie, la S.C. ha ritenuto non superabile la presunzione in discorso tramite bolle, di accompagnamento o di consegna, o fatture, trattandosi di documenti non indicati dalla disposizione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)