diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11404 del 06/07/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 215063 - 01

ACQUE | D.L.G. n.152 del 1999 - Rapporti con la normativa previgente in materia - Condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore - Disciplina applicabile - Indicazioni.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215063-01

ACQUE

La normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento introdotta dal D.L. n.152 del 1999 è da considerare complessivamente più severa rispetto a quella previgente. Ciò si verifica, in particolare, anche con riguardo alle condotte costituite da scarico senza autorizzazione da insediamenti produttivi e da scarico superiore ai limiti tabellari di accettabilità, già previsti come reato, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'art.21 dell'abrogata legge n.319 del 1976 ed attualmente previsti ancora come reato, ma più severamente sanzionati, dall'art.59, commi 1 e 5, del citato D.L. n.152 del 1999. Consuetamente, ove tali condotte siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore di detto ultimo provvedimento normativo, restano applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa previgente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)