Sez. 3, Sentenza n. 9739 del 16/06/1999 Ud. (dep. 30/07/1999) Rv. 214088 - 01
ACQUE | Decreto legislativo n. 152 del 1999 - Rapporti con la normativa preesistente in materia - Condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore - Punibilità - Condizioni - Fattispecie.
ACQUE
Poiché il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in tema di disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, pur elencando nell'art. 63 una serie di atti normativi dichiarati in modo espresso abrogati, si colloca in posizione di sostanziale continuità rispetto ad essi, quantunque preveda in parte un regime sanzionatorio più mite, ai fini della configurabilità come reato e della punibilità di condotta posta in essere prima della sua entrata in vigore occorre accertare in via prioritaria l'eventuale sua depenalizzazione e, successivamente, la possibilità di applicare il terzo comma dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei limiti di accettabilità, per il quale la S.C. ha ritenuto il diritto sopravvenuto meno favorevole della legge n. 319 del 1976). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2 lett. H, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62 com. 7, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62 com. 8, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62 com. 11, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)