Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 28/04/1987 (Rv. 452878 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PER UN ILLECITO DEPENALIZZATO - OPPOSIZIONE - SINDACATO DEL PRETORE - LIMITI - VALUTAZIONE AUTONOMA DELL'ENTITÀ DELLA PENA - RICHIESTA SPECIFICA DI RIDUZIONE DELLA PENA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PRETORE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PER UN ILLECITO DEPENALIZZATO - OPPOSIZIONE - SINDACATO DEL PRETORE - LIMITI - VALUTAZIONE AUTONOMA DELL'ENTITÀ DELLA PENA - RICHIESTA SPECIFICA DI RIDUZIONE DELLA PENA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PRETORE.*
In tema di opposizione all'ingiunzione di pagamento di una pena pecuniaria amministrativa, poiché a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il pretore ha il potere di valutare autonomamente l'entità della pena, non è sufficiente motivata la sentenza che, di fronte ad una specifica richiesta di riduzione della stessa, si limiti a rilevare che l'ordinanza-ingiunzione, in ordine all'ammontare della sanzione, è sufficientemente motivata.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)