diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26754 del 29/05/2009 Cc. (dep. 01/07/2009) Rv. 244654 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Presupposti - Ravvedimento - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244654-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

La concessione della liberazione condizionale comporta la valutazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della complessiva condotta serbata dal condannato, al fine di verificare se l'azione rieducativa abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita antecedente. (Nel caso di specie, non si sono ritenuti sufficienti lo svolgimento di attività lavorativa e di volontariato, e la revisione critica dei gravissimi comportamenti antisociali compiuti, da parte di una persona condannata alla pena dell'ergastolo per diversi omicidi e altri reati connessi alla sua partecipazione all'associazione terroristica "Brigate Rosse", la quale non aveva mostrato alcun effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese. In proposito, la Corte ha osservato che non può aversi ravvedimento senza pentimento, e che il pentimento esige che venga chiesto perdono alle persone che hanno sofferto per le scelte sbagliate fatte dal condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)