Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 16/01/2007 Cc. (dep. 31/01/2007) Rv. 235796 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Ravvedimento del condannato - Nozione - Valutazione del giudice - Risarcimento del danno a favore della vittima - Sufficiente ad integrare il ravvedimento - Esclusione - Possibile elemento di una valutazione globale della condotta del reo.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di ravvedimento del condannato, tra gli elementi valutabili può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, ma il risarcimento del danno alla persona offesa non è sufficiente da solo a costituire prova del ravvedimento. È infatti necessario che il giudice valuti globalmente la condotta del soggetto, al fine di evidenziare come l'azione rieducativa complessivamente svolta abbia avuto per risultato il compiuto ravvedimento del reo, all'esito di una revisione critica della propria vita anteatta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)