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Sez. 2, Sentenza n. 2803 del 05/04/1990 (Rv. 466421 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466421-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché in base al combinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371 cod. proc. civ. il ricorso incidentale deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, è inammissibile il ricorso incidentale che si limita a riportarsi all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale. (Conf 1916/81, mass n 412601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)