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Sez. U, Sentenza n. 1513 del 13/02/1998 (Rv. 512571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Ricorso incidentale - Forma e contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie (mero rinvio alla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso principale).
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Le norme di cui agli artt. 366 n. 3 e 371 cod. proc. civ. vanno interpretate nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, e sia, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, cod. proc. civ. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)