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Sez. U, Sentenza n. 5332 del 14/10/1982 (Rv. 423119 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESECUZIONE DI OBBLIGO DI FARE A CARICO DI UN PRIVATO IN VIRTÙ DI SENTENZA DI CONDANNA PRONUNCIATA DALL'A.G.O. - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE AD OPERA DEL DEBITORE SUL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITA INTERFERENZA DI POTERI DISCREZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423119-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESECUZIONE DI OBBLIGO DI FARE A CARICO DI UN PRIVATO IN VIRTÙ DI SENTENZA DI CONDANNA PRONUNCIATA DALL'A.G.O. - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE AD OPERA DEL DEBITORE SUL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITA INTERFERENZA DI POTERI DISCREZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo all'esecuzione promossa per l'adempimento, nelle forme di cui agli artt. 612 e seguenti cod. proc. civ., di Obbligo di fare (nella specie, demolizione di un fabbricato) a carico di un privato, in forza di sentenza di condanna resa dal giudice ordinario, e nel corso della causa di opposizione avverso l'esecuzione medesima, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, da parte del debitore, diretto a sostenere che il provvedimento di condanna richiesto al giudice ordinario esorbiterebbe dai suoi poteri, perché ricadente nell'ambito riservato alle valutazioni della pubblica amministrazione, giacché una siffatta tesi può riflettersi sulla giurisdizione soltanto in Sede di cognizione. (V 2608/81, mass n 413381).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)