Sez. 2, Sentenza n. 2195 del 30/05/1975 (Rv. 375976 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - ESISTENZA DELLA LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITA DELLA PREDETTA LICENZA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - POTERI DELL'AGO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - ESISTENZA DELLA LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITA DELLA PREDETTA LICENZA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - POTERI DELL'AGO.*
Ai fini della denuncia di nuova opera, deve essere negata qualsiasi Rilevanza al fatto del rilascio della licenza edilizia per la costruzione denunciata, in quanto a tale atto amministrativo e connaturato il limite della salvezza dei diritti dei terzi. Conseguentemente, la giurisdizione ordinaria viene meno solo se il privato impugna la legittimita della licenza edilizia nei confronti della pubblica amministrazione, al fine immediato di ottenerne l'annullamento, e non anche se questo viene all'esame del giudice al solo fine della sua disapplicazione, previo accertamento incidentale della sua legittimita. (Conf 3078/72, mass n 360849; 818/72, mass n 356995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)