Sez. U, Sentenza n. 818 del 18/03/1972 (Rv. 356995 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISTANZA LEGALE TRA LE COSTRUZIONI - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISTANZA LEGALE TRA LE COSTRUZIONI - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nelle controversie relative al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, se la lite si svolge tra privati, l'uno dei quali pretenda la reintegrazione del suo diritto di proprieta, che assuma leso dalla costruzione che l'altro ha eseguito in violazione di norme legislative o regolamentari in materia edilizia, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che potra accertare solo incidentalmente l'eventuale illegittimita della licenza di costruzione al fine di disapplicarla. Se invece il privato impugna la legittimita della licenza edilizia al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. In questa ipotesi - infatti - l'impugnativa e ricollegabile soltanto ad una posizione di interesse legittimo, in quanto il privato non e titolare nei confronti della pa di un diritto soggettivo all'osservanza delle norme, cui e condizionato il rilascio della licenza edilizia. (Conf 673'71, mass n 350420; 3985'68, mass n 337559; 2920'68, mass n 33567 5; 2739'68, mass n 335335; 2846'67, mass n 330434).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)