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Sez. L, Sentenza n. 1895 del 09/03/1990 (Rv. 465776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - PRINCIPIO DELLA DOMANDA - OPERATIVITÀ - RISARCIMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - PRINCIPIO DELLA DOMANDA - OPERATIVITÀ - RISARCIMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il principio per cui - in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo - il lavoratore non è onerato della prova del danno, dovendo questo, di regola, consistere nell'ammontare delle retribuzioni non percepite (salve, per il primo, la facoltà di provare lo aliunde perceptum e, per il secondo, quella di provare la sussistenza di un maggior danno) non implica che l'Azione risarcitoria in questione sia svincolata dal principio della domanda, dal momento che nessuna disposizione di legge, né generale, né particolare (nella specie, l'art. 140 del d.P.R. n. 858 del 1963, che assicura la stabilità reale del rapporto di lavoro dei dipendenti esattoriali) espressamente prevede che su di essa il giudice provveda di ufficio. (V 2762/85, mass n 440539; (V 4088/83, mass n 429048; (V 2586/83, mass n 427453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)