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Sez. L, Sentenza n. 4088 del 14/06/1983 (Rv. 429048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - PENALITÀ A TITOLO RISARCITORIO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ - SUPERAMENTO DI TALE MISURA - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO DEL DANNO NELL'AMBITO DEI PRIMI CINQUE MESI SUCCESSIVI AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - OLTRE TALE LIMITE TEMPORALE E FINO ALLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - PENALITÀ A TITOLO RISARCITORIO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ - SUPERAMENTO DI TALE MISURA - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO DEL DANNO NELL'AMBITO DEI PRIMI CINQUE MESI SUCCESSIVI AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - OLTRE TALE LIMITE TEMPORALE E FINO ALLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - SUSSISTENZA.*

A norma del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la penalità, a titolo risarcitorio, prevista in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, nella misura minima di cinque mensilità, va intesa nel senso che tale minimo predeterminato (per il quale la retribuzione funge solo da parametro del dovuto risarcimento) è in ogni caso assicurato al lavoratore (essendo il correlativo danno assistito da una presunzione assoluta), ma è superabile qualora egli dimostri di aver subito un danno maggiore, non solo per effetto della persistente disoccupazione (lucro cessante) ma anche per effetto di ogni altra circostanza, non escluso il danno eventualmente causato dalla svalutazione monetaria; pertanto, mentre nell'ambito dei primi cinque mesi successivi al licenziamento il lavoratore è dispensato dall'Onere della prova di aver subito un qualsiasi danno (restando esclusa la detraibilità, dalla misura del risarcimento minimo, anche dell'eventuale aliunde perceptum), oltre il limite temporale anzidetto e fino alla sentenza di reintegrazione, il lavoratore, secondo il principio generale dell'art. 2697 cod. civ., ha l'Onere di provare il danno subito e, in particolare, il suo stato di perdurante disoccupazione, non potendo questo essere fatto oggetto di presunzione, sia pure semplice. (V 555/82, mass n 418269; (V 1208/80, mass n 404705; (V 3271/78, mass n 392696; (V 3269/78, mass n 392693; (V 1643/78, mass n 391035; (V 1473/78, mass n 390848; (V 514/78, mass n 389818; (5079/77, mass n 388683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)