Sez. 1 - , Ordinanza n. 8464 del 15/03/2022 (Rv. 664365 - 01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Nomina dell’amministratore - Procedimento - Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento - Fattispecie.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE
Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo "status", sicché qualora l'evento si verifichi nel corso del giudizio d'appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)