Sez. 1, Sentenza n. 12737 del 10/06/2011 (Rv. 618556 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina - Morte dell'amministrando nelle more del giudizio - Cessazione della materia del contendere - Fondamento - Produzione del certificato di morte nella sede del giudizio di legittimità - Ammissibilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)