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Sez. 3, Sentenza n. 3135 del 26/09/1969 (Rv. 343093 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - PEREQUAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - POTERE DELL'AGO - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DEI LIMITI DELLE TABELLE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - MANCATA DETERMINAZIONE DELLE TABELLE - POTERE SOSTITUTIVO DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343093-01

CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - PEREQUAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - POTERE DELL'AGO - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DEI LIMITI DELLE TABELLE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - MANCATA DETERMINAZIONE DELLE TABELLE - POTERE SOSTITUTIVO DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*

Il potere del giudice ordinario di ricondurre ad equita la misura del canone relativo all'affitto dei fondi rustici e dalla legge subordinato non all'esistenza di una situazione comunque sperequata, bensi all'inosservanza dei limiti stabiliti dalle tabelle compilate dalla commissione tecnica provinciale, cui e demandato il compito di determinare, ogni due anni, le tabelle dei canoni minimi e massimi da considerarsi equi. Pertanto, qualora la commissione non abbia proceduto a tale Determinazione, il giudice non puo sostituirsi all'autorita amministrativa nell'Esercizio del potere, ad essa demandato dalla legge, di stabilire quando la sperequazione raggiunga proporzioni tali da legittimare il ricorso all'autorita giudiziaria ordinaria.*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)