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Sez. 3, Sentenza n. 3823 del 25/11/1974 (Rv. 372361 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - RICHIESTA IN PRIMO GRADO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 - RICHIESTA IN APPELLO DI APPLICAZIONE DEL DLCPS N 277 DEL 1947 - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372361-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - RICHIESTA IN PRIMO GRADO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 - RICHIESTA IN APPELLO DI APPLICAZIONE DEL DLCPS N 277 DEL 1947 - INAMMISSIBILITA.*

Qualora una parte abbia agito in giudizio chiedendo l'applicazione della legge n 567 del 12 giugno 1962 per non rispondenza del canone ai limiti tabellari, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella diretta ad ottenere l'applicazione del DLCPS n 277 del 1947 riguardante la perequazione dei canoni per circostanze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto. (V 3135'69, mass n 343093).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 277 art. 5 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)