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Sez. 3, Sentenza n. 755 del 28/10/2009 Ud. (dep. 11/01/2010) Rv. 246015 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danno ambientale - Costituzione di parte civile - Legittimazione dell'Amministrazione Provinciale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246015-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche all'Ente pubblico territoriale (nella specie, la Provincia) che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 311 cit. non esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)