Sez. U, Sentenza n. 451 del 18/02/1974 (Rv. 368170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - ESTIMAZIONE SEMPLICE - PRECLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - ESTIMAZIONE SEMPLICE - PRECLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le commissioni tributarie hanno natura di organi giurisdizionali; conseguentemente, e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale degli artt 53, comma primo, del tu 24 agosto 1877, n 4021, e 22, comma terzo, del RDL 7 agosto 1936, n 1639, dovendo escludersi che le dette norme - precludendo al giudice ordinario la cognizione delle controversie in materia di estimazione semplice - privino tali controversie di un giudice idoneo ad offrire sufficiente ed adeguata tutela sia al contribuente sia all'amministrazione finanziaria. Le controversie di semplice estimazione, non importando alcuna risoluzione di questioni giuridiche, ne problemi di interpretazione di leggi, regolamenti o negozi giuridici, trovano anzi nelle commissioni distrettuali e provinciali un giudice meglio qualificato in ordine alla specifica materia devoluta alla loro cognizione, mentre, ad evitare qualsiasi arbitrio, pur sempre configurabile anche nel settore della semplice estimazione, l'autorita giudiziaria ordinaria puo sempre essere adita ai sensi dell'art 111, secondo comma, della Costituzione, per violazione di legge, che si verifica, tra l'altro, anche quando le commissioni tributarie, in Sede di valutazione, abbiano esorbitato dai limiti della loro Competenza giurisdizionale. (Conf 3436'72, mass n 361303).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 53 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)