Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 05/12/2001 (Rv. 550898 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero per mancata richiesta nei termini del permesso di soggiorno - Elemento soggettivo - Colpa - Ignoranza inevitabile del precetto - Mera allegazione - Rilevanza - Esclusione - Prova dell'errore scusabile - Onere a carico dell'interessato - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, è onere dell'interessato che deduca la mancanza di colpa nell'inosservanza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno dare la prova della allegata ignoranza inevitabile della norma precettiva che impone allo straniero di richiedere detto permesso al questore entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non essendo sufficiente la mera deduzione della non conoscenza della legge italiana.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)