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Sez. 1, Sentenza n. 10145 del 12/07/2002 (Rv. 555681 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Mancata richiesta nei termini del permesso di soggiorno - Ignoranza inevitabile del precetto per ignoranza della lingua italiana - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555681-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero, l'ignoranza del termine previsto dalla legge per la richiesta del permesso di soggiorno, derivante dall'ignoranza della lingua italiana da parte dello straniero medesimo, non può essere da quest'ultimo invocata come esimente, atteso che l'ignoranza inevitabile della legge, rilevante agli effetti del principio stabilito dall'art. 5 cod. pen, è solo quella che colpisce la generalità dei cittadini per il modo stesso in cui la norma è posta, e quindi non si identifica con l'errata percezione individuale del dettato normativo, comunque motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)