Sez. L, Sentenza n. 7378 del 02/10/1987 (Rv. 455408 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO D'ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDESIMA - CRITERI - CARATTERE DELLA NORMALITÀ DI ESSA - INDIVIDUAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI "SABATI LAVORATI" IN NAVIGAZIONE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO D'ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDESIMA - CRITERI - CARATTERE DELLA NORMALITÀ DI ESSA - INDIVIDUAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI "SABATI LAVORATI" IN NAVIGAZIONE.*
Anche in tema di lavoro marittimo è da considerare che, in relazione alle festività, la legge n. 260 del 1949 (art. 5, modificato dall'art. 1 della legge n. 91 del 1954), pur affermando che compete al lavoratore la "retribuzione globale di fatto", chiarisce che tale è quella pari ad un sesto dell'orario normale contrattuale, mentre la specificazione di normalità della retribuzione, rinviando per la relativa nozione al contratto (collettivo o individuale), non consente di ricondurre nella sfera del compenso per festività anche il compenso per lavoro straordinario, ancorché fisso e continuativo, salvo che tale compenso sia incluso nella nozione contrattuale di retribuzione-base. (nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del suenunciato principio anche al trattamento dei sabati lavorati in navigazione, in relazione all'interpretazione della contrattazione collettiva da parte del giudice del merito.) (Conf 6627/87, mass n 454857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)