Sez. L, Sentenza n. 6627 del 30/07/1987 (Rv. 454857 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NELLE FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - SPETTANZA - NOZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ RISCHIO MINE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI SABATI "LAVORATI" IN NAVIGAZIONE ALLA STREGUA DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DA PARTE DEI GIUDICI DEL MERITO.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NELLE FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - SPETTANZA - NOZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ RISCHIO MINE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI SABATI "LAVORATI" IN NAVIGAZIONE ALLA STREGUA DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DA PARTE DEI GIUDICI DEL MERITO.*
Anche in tema di lavoro marittimo è da considerare che, in relazione alle festività, la legge n. 260 del 1949 (art. 5, modificato dall'art. 1 della legge n. 91 del 1954), pur affermando che compete al lavoratore la "retribuzione globale di fatto", chiarisce che tale è quella pari ad un sesto dell'orario normale contrattuale, mentre la specificazione di normalità della retribuzione, rinviando per la relativa nozione al contratto (collettivo o individuale), non consente di ricondurre nella sfera del compenso per festività anche il compenso per lavoro straordinario, ancorché fisso e continuativo, o l'indennità "rischio mine", salvo che tali compensi siano inclusi nella nozione contrattuale di retribuzione-base. (nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del suenunciato principio anche al trattamento dei sabati lavorati in navigazione, in relazione all'interpretazione della contrattazione collettiva da parte del giudice del merito). (V 833/87, mass n 450515; (V 3427/86, mass n 446387; (V 1932/86, mass n 445196; (V 6403/85, mass n 443485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)