diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2582 del 03/07/1975 (Rv. 376527 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE PER LE QUALI NON E DOVUTO IL RIMBORSO DELL'IVA DAL SOCCOMBENTE - SPECIFICA INDICAZIONE DI TALI SPESE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376527-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE PER LE QUALI NON E DOVUTO IL RIMBORSO DELL'IVA DAL SOCCOMBENTE - SPECIFICA INDICAZIONE DI TALI SPESE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Il giudice, dopo avere liquidato in sentenza le spese processuali, non e tenuto a distinguere in esse, quelle dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della parte, per le quali, secondo l'assunto, non sarebbe dovuto il rimborso dell'IVA da parte del soccombente, poiche ogni questione tendente ad accertare se (e quali di) tali spese non concorrono a formare la base imponibile con detta imposta e estranea all'oggetto del giudizio e va risolta in caso di contrasto tra le parti in apposita autonoma controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)