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Sez. 3, Sentenza n. 439 del 19/01/1980 (Rv. 403809 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMME EROGATE DAL VINCITORE DELLA CONTROVERSIA A TITOLO DI IVA PER I COMPENSI AL PROPRIO DIFENSORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403809-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMME EROGATE DAL VINCITORE DELLA CONTROVERSIA A TITOLO DI IVA PER I COMPENSI AL PROPRIO DIFENSORE - RILEVANZA.*

Fra le spese anticipate per la difesa, che il soccombente e tenuto a rimborsare al vincitore della controversia, rientrano anche quelle da questo erogate a titolo di IVA per i compensi al proprio difensore, ed e, pertanto, irrilevante la Mancanza di un rapporto contrattuale tra tale professionista e il soccombente medesimo. (V 3025/79, mass n 399368; (V 2582/75, mass n 376527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)