Sez. 2, Sentenza n. 395 del 17/02/1967 (Rv. 326303 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MODALITA DI ESECUZIONE - INDAGINE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MODALITA DI ESECUZIONE - INDAGINE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
In tema d'interpretazione dei contratti, il criterio della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del negozio (art. 1362, secondo comma cod.civ.), ha carattere sussidiario e va applicato quando le espressioni, di cui le parti si sono servite, non siano idonee a fornire da sole gli elementi indispensabili per intendere il contenuto effettivo della volonta negoziale. Ne consegue che il giudice non puo avvalersi degli elementi deducibili dal comportamento delle parti in Sede di esecuzione del contratto, per mutare le linee essenziali della volonta chiaramente manifestata nel negozio. (Cfr. 324763, 323469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)