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Sez. 3, Sentenza n. 202 del 23/01/1969 (Rv. 338130 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338130-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*

Il senso o contenuto di volonta di un patto contrattuale va tratto comparando il significato letterale ed astratto di esso, a volte ambivalente rispetto alle tesi delle parti, con il comportamento reale di queste nell'iter di validita ad esecuzione del negozio. (V sentenze n 500-68, massima n 331560 n 2935-67, massima n 330616 n 395-67, massima n 326303).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)