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Sez. 1, Sentenza n. 2268 del 24/06/1969 (Rv. 341649 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI UN BENE NASCENTE DA UN GIUDICATO - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA -OBBLIGO DEL CREDITORE DI PORRE IN ESECUZIONE IL TITOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341649-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI UN BENE NASCENTE DA UN GIUDICATO - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA -OBBLIGO DEL CREDITORE DI PORRE IN ESECUZIONE IL TITOLO - ESCLUSIONE.*

Qualora, per effetto di sentenza passata in giudicato, sia sorto a carico della parte soccombente l'Obbligo di provvedere alla restituzione di un bene, l'inadempimento di tale obbligazione, nascente dalla pronunzia del giudice, da luogo, non diversamente dall'inadempimento di una qualsiasi obbligazione, all'Obbligo del risarcimento del danno. La parte vittoriosa, munita di titolo esecutivo per il rilascio, non e obbligata a mettere in esecuzione il titolo, per poter conseguire il risarcimento, poiche il diritto al risarcimento nasce dal solo fatto dell'inadempimento dell'Obbligo di riconsegna nei termini (salvo che l'inadempimento dipenda da cause non imputabili al debitore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)