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Sez. 3, Sentenza n. 7338 del 27/07/1998 (Rv. 517509 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Inadempimento dell'obbligo di restituzione di un bene nascente da un giudicato - Azione di danno - Condanna al pagamento dell'equivalente in danaro - Momento rilevante nella determinazione del valore del bene.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517509-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Qualora non venga spontaneamente adempiuta l'obbligazione di consegnare una cosa determinata, il creditore può proporre tanto l'azione di adempimento, quanto, alternativamente, l'azione risarcitoria con natura e funzione sostitutiva della prestazione mancata. Il giudicato formatosi sull'accoglimento della domanda di consegna non preclude, qualora la consegna risulti per una qualsiasi ragione impossibile, la proposizione della domanda di risarcimento del danno, rappresentato dal valore venale della cosa al tempo dell'inadempimento. Nel caso, invece, in cui l'obbligazione restitutoria trovi nella pronuncia del giudice la sua unica fonte, il danno dipendente dalla mancata restituzione è costituito dal valore della cosa al tempo della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)