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Sez. 1, Sentenza n. 5958 del 28/05/1993 (Rv. 482552 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - In genere | Socio - Esclusione - Delibera - Opposizione - Pendenza - Socio escluso - Interesse ad agire per l'accertamento di una causa di scioglimento della società - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482552-01

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - In genere

L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio (nell'ipotesi, accomandatario di una società in accomandita semplice), in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, secondo comma, cod. civ., opera "ex tunc" e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti. Pertanto, in pendenza della opposizione avverso la delibera di esclusione, sussiste l'interesse del socio escluso ad agire (e a resistere) in giudizio per l'accertamento di una causa di scioglimento della società (quale la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)