Sez. 1, Sentenza n. 5958 del 28/05/1993 (Rv. 482552 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - In genere | Socio - Esclusione - Delibera - Opposizione - Pendenza - Socio escluso - Interesse ad agire per l'accertamento di una causa di scioglimento della società - Sussistenza.
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - In genere
L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio (nell'ipotesi, accomandatario di una società in accomandita semplice), in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, secondo comma, cod. civ., opera "ex tunc" e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti. Pertanto, in pendenza della opposizione avverso la delibera di esclusione, sussiste l'interesse del socio escluso ad agire (e a resistere) in giudizio per l'accertamento di una causa di scioglimento della società (quale la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)