Sez. 3, Sentenza n. 846 del 15/03/1966 Ud. (dep. 30/05/1966) Rv. 101618 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - NOZIONE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - NOZIONE.*
La desistenza volontaria, per escludere la punibilita in ordine al delitto tentato, deve esser determinata da motivi interni del soggetto, i quali, peraltro, possono essere anche diversi dal vero e proprio pentimento: la desistenza non ha, invece, l'efficacia predetta, quando sia conseguenza non gia di una scelta liberamente compiuta, ma di una deliberazione formatasi imperiosamente sotto la spinta di cause esterne che influenzano il processo volitivo presentandosi come ostacolo alla realizzazione dell'impresa criminosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)