Sez. 6 - 2, Sentenza n. 5465 del 03/03/2017 (Rv. 643125 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Giudizio di equa riparazione introdotto successivamente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Procura speciale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda sia proposta successivamente alle modifiche alla l. n. 89 del 2001 introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non occorre che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo della cd. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1 e 5-ter, comma 2, solo il richiamo all’art. 125 c.p.c..
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)