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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15515 del 14/09/2012 (Rv. 623910 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Procura a proporre l'azione per l'equo indennizzo - Procura in calce - Specialità - Configurabilità - Limiti - Mancanza di riferimento al giudizio di equa riparazione o carattere generico del mandato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623910-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di giudizio per equa riparazione per irragionevole durata del processo - in relazione al quale l'art. 3, comma secondo, della legge 24 novembre 2001, n.89, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale - deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della stessa sia idonea, salvo che dal testo si ricavi il contrario, a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l'assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)