Sez. 2, Sentenza n. 2221 del 05/04/1984 (Rv. 434263 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE - NON IMPUTABILITÀ DELLA CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL DEBITORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE - NON IMPUTABILITÀ DELLA CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL DEBITORE.*
L'Onere della prova incombente al creditore secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere ossia all'esistenza dell'Obbligo che si assume inadempiuto, senza estendersi all'imputabilità dello inadempimento all'obbligato, spettando invece a quest'ultimo di dedurre e provare i fatti e le situazioni che rendano la sua condotta immune dalla qualificazione soggettiva della colpa, e ciò anche nell'ipotesi di pattuizione di una penale (art. 1382 cod. civ.) nella quale sia preventivamente qualificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento. Pertanto, ove non si contesti la cessazione ante tempus di un rapporto di durata (nella specie: attività di rappresentante di commercio) incombe a colui che ha cessato la propria prestazione fornire la prova circa l'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile, ovvero la sussistenza di elementi obiettivamente apprezzabili ed idonei a giustificarne la condotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)