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Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 27/03/1998 (Rv. 514024 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | A carico del creditore nell'azione di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - Contenuto - Prova dell'inadempimento - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514024-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta (nella specie l'azione era diretta nei confronti di una banca per la mancata consegna di certificati di deposito; la S.C. ha stabilito che la prova positiva dell'avvenuta consegna gravava sulla stessa banca debitrice, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)