Sez. 2 - , Sentenza n. 3848 del 19/11/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278238 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Delitto di cui agli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen.- Detenzione di valori - Autonoma punibilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE
L'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen. punisce, oltre alla messa in circolazione dei valori di bollo, contraffatti od alterati, anche la loro detenzione, che logicamente precede la messa in circolazione e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia contestuale a quest'ultima, nel senso di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputata, presso la cui abitazione erano state rinvenute numerose marche da bollo contraffatte sia nello stemma della Repubblica e nel logo dell'Agenzia delle entrate, sia nel supporto cartaceo e nella tecnica di stampa e prive soltanto di quei dati - importo e codice a barre – da apporre al momento della vendita da parte dei rivenditori autorizzati). (Conf. Sez. 1, del 21/11/1988, Rv. 179978).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453 com. 1 lett. 3, Cod. Pen. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)