Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 22/04/1970 (Rv. 346740 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - POSSESSORE DI BUONA FEDE - MIGLIORAMENTI DELLA COSA - DIRITTO ALL'INDENNITA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - POSSESSORE DI BUONA FEDE - MIGLIORAMENTI DELLA COSA - DIRITTO ALL'INDENNITA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Nell'ipotesi di indebito oggettivo, e dovuta al possessore di buona fede, al tempo della restituzione, un'indennita per i miglioramenti recati alla cosa, calcolata nella misura dell'aumento di valore subito dalla cosa per effetto di essi tale indennita, peraltro, puo essere corrisposta solo nell'ipotesi che il possessore dimostri, non soltanto che i detti miglioramenti siano stati apportati, ma anche quale sia l'entita degli stessi, perche solo attraverso un raffronto dello stato della cosa tra i due momenti dell'inizio del possesso e della restituzione potra stabilirsi la misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)