Sez. 3, Sentenza n. 1266 del 18/02/1983 (Rv. 426050 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL CONDUTTORE - CRITERI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL CONDUTTORE - CRITERI.*
Il conduttore uscente, per avere diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata ed al compenso per la perdita dell'avviamento commerciale, a norma dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1963 n. 19, per i miglioramenti, deve dimostrare, attraverso il raffronto dello stato dei luoghi tra i due momenti dello inizio e della cessazione del rapporto, se e quali migliorie siano state realizzate e solo dopo procedere alla valutazione della loro entità, mentre, per l'avviamento, costituente non un elemento, ma solo una qualità dell'azienda, non essenziale per la sua esistenza, è tenuto a provare l'attitudine dell'azienda stessa a produrre a beneficio dell'imprenditore un profitto maggiore di quello ricavabile dai singoli beni che la compongono. Tale Onere non può essere assolto mediante richiesta di consulenza tecnica, inidonea a surrogare attività probatorie facenti carico alla parte. (V 6243/80, mass n 409974; (V 1151/70, mass n 346740; (V 3083/68, mass n 335962).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)