diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023 (Rv. 666699 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Declaratoria di irrilevanza delle prove dedotte - Rigetto della domanda per difetto di prova - Violazione del "minimo costituzionale" della motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666699-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l'esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata).

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)