Sez. 3, Sentenza n. 19992 del 06/04/2011 Cc. (dep. 20/05/2011) Rv. 250519 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Principio di diritto erroneo - Mancato esame, per errore di fatto, di motivi di ricorso - Decisione del giudice del rinvio conforme al principio di diritto - Annullamento senza rinvio - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Dev'essere annullata senza rinvio la sentenza del giudice del rinvio che abbia fatto applicazione di un principio di diritto affermato in conseguenza di un errore percettivo, che abbia comportato il mancato esame di alcuni motivi del ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'annullamento senza rinvio si appalesa come l'unico rimedio possibile, poichè l'omissione non poteva essere superata dal giudice di rinvio nè emendata dal giudice di legittimità investito del nuovo ricorso, nè, infine, era esperibile il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)