Sez. 5, Sentenza n. 39205 del 09/07/2008 Ud. (dep. 20/10/2008) Rv. 241697 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Nullità verificatesi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità - nella specie, per mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia - verificatesi nel precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, in relazione a quest'ultimo giudizio, trova applicazione in via analogica il divieto previsto dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. e la sentenza resa dalla Corte di cassazione è impugnabile solo con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. (inapplicabile nella specie, trattandosi di sentenza che risolve un conflitto di competenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)