Sez. T, Ordinanza n. 21054 del 21/06/2026 (Rv. 679187-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI | Procura rilasciata dal direttore della società esercente il servizio di riscossione - Eccezione tempestiva del difetto di rappresentanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI
Nel giudizio tributario instaurato a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente il servizio di riscossione - conseguente alla mancata produzione della procura rilasciata in suo favore dal presidente della società stessa - può determinare, ove eccepito tempestivamente e in modo specifico dalla controparte, l'inammissibilità delle controdeduzioni depositate dal difensore dalla società di riscossione resistente, la cui procura sia stata rilasciata del predetto direttore generale, e ripercuotersi, quindi, sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma non comporta, di per sé, la nullità della sentenza, anche nella parte in cui si pronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell'atto impositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata su eccezioni in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazione processuale.
Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)