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Sez. 1, Ordinanza n. 30655 del 20/11/2025 (Rv. 676901-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società - Spendita del potere rappresentativo - Onere della controparte di contestare l’indicazione fornita - Modalità - Distinzione per l’ipotesi che la procura sia o meno soggetta a un regime di pubblicità legale - Potere di controllo del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676901-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio.

Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)