diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2827 del 27/11/1967 (Rv. 330408 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNATARIO DI LOCALI DIVERSI DAGLI ALLOGGI - DIRITTO SOGGETTIVO VERSO L'INCIS ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - INSUSSISTENZA - MERO INTERESSE LEGITTIMO ALLA PREFERENZA RISPETTO AD ALTRI ACQUIRENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1967-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330408-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNATARIO DI LOCALI DIVERSI DAGLI ALLOGGI - DIRITTO SOGGETTIVO VERSO L'INCIS ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - INSUSSISTENZA - MERO INTERESSE LEGITTIMO ALLA PREFERENZA RISPETTO AD ALTRI ACQUIRENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

A differenza dell'assegnatario di alloggio di tipo economico e popolare il quale, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e dell'art. 3 della legge sostitutiva 14 febbraio 1963, n.145, e titolare di un diritto soggettivo perfetto nei confronti dell' ente concedente (INCIS)in ordine alla cessione in proprieta dell'alloggio medesimo, l'assegnatario di locali diversi dagli alloggi, a norma dell'art. 19 del citato d.P.R. n.2 del 1959 e dell'art. 2 della legge sostitutiva n.145 del 1963, ha soltanto una posizione soggettiva di preferenza nei confronti di altre eventuali aspiranti all'acquisto e pertanto, qualora l' ente concedente si determini a vendere il locale diverso dall'abitazione ed esterni tale divisamento all'assegnatario, sollecitandolo a presentare istanza di cessione in proprieta, quindi, ancorche abbia presentato l'istanza, diviene titolare non di un diritto soggettivo perfetto, azionabile davanti al giudice ordinario ma soltanto di un mero interesse legittimo la cui pretesa menomazione ricade sotto la giurisdizione degli organi della giustizia amministrativa e cio perche l'atto con il quale l' ente comunica all'assegnatario di essere disposto a vendere il locale, benche seguito dalla richiesta dell'interessato, e da considerarsi non una proposta irrevocabile ma un mero atto produttivo di effetti preparatori, diretto ad aprire il possesso formativo di una futura e definitiva volonta dell' ente ed esposto, quindi, alla discrezionale facolta di revoca da parte dell' ente medesimo, fino a quando non sia intervenuta una situazione di vincolo contrattuale attraverso altri produttivi effetti dispositivi.*

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4, Legge 14/02/1963 num. 145 art. 3, Legge 14/02/1963 num. 145 art. 2, Legge 17/01/1959 num. 2 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)