Sez. U, Sentenza n. 5510 del 24/11/1978 (Rv. 395292 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNATARIO DI LOCALI DIVERSI DAGLI ALLOGGI - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DELLA PROPRIA INTENZIONE DI VENDERE, INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACQUISTO OD ALL'INVIO DI UN ACCONTO, E TRATTENUTA DI QUEST'ULTIMO CON LA RISPOSTA POSITIVA DEL PRIVATO - MUTAMENTO DELLA PREDETTA POSIZIONE SOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNATARIO DI LOCALI DIVERSI DAGLI ALLOGGI - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DELLA PROPRIA INTENZIONE DI VENDERE, INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACQUISTO OD ALL'INVIO DI UN ACCONTO, E TRATTENUTA DI QUEST'ULTIMO CON LA RISPOSTA POSITIVA DEL PRIVATO - MUTAMENTO DELLA PREDETTA POSIZIONE SOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
L'assegnatario di locale esistente in edificio destinato ad alloggi di tipo economico e popolare, ma adibito ad uso diverso dalla abitazione, ha, a differenza degli assegnatari di detti alloggi, solo una posizione di interesse legittimo, come tale non deducibile dinanzi al giudice ordinario, in relazione al procedimento amministrativo inerente alla Determinazione dell'ente assegnante di addivenire alla cessione in proprieta (artt 19 del DPR 17 gennaio 1959 n 2 e 2 della legge 14 febbraio 1963 n 145). La natura e consistenza di tale posizione non muta dopo che l'istituto abbia comunicato di essere disposto a vendere, invitando il privato a presentare domanda, od a versare somme in acconto di spese o di prezzo, ovvero, ricevuta risposta positiva dell'assegnatario, abbia recepito e non restituito dette somme, atteso che l'indicato invito non integra una proposta contrattuale, ma un mero atto preparatorio di procedimento amministrativo, che lascia impregiudicata la potesta discrezionale dell'ente di determinarsi in senso opposto, prima della formazione del vincolo contrattuale, e considerato che, inoltre, il perfezionarsi di quest'ultimo postula una formale successiva adesione dell'ente stesso alla richiesta dell'assegnatario, e non e riconducibile ai menzionati comportamenti delle parti. (V 4835/77, mass n 388439; (V 2827/67, mass n 330408).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 19, Legge 14/02/1963 num. 145 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)